Messaggio inviato da T.Scrofalo
credo proprio di sì..![]()
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Discussione
Sim Bip sospesa
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25-07-2013, 10:40 #701
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ho fatto affari con billy82,erpel, ducadicamastra, enzone1.. helix46, HIGHprecision, ilciccio, Luigi.95
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25-07-2013, 18:18 #702
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ho richiesto mnp...basta BipMobile...
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26-07-2013, 09:57 #703
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26-07-2013, 10:27 #704Banned
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Si presso corecom di Napoli. Non ti saprei dire per la seconda domanda.
Messaggio inviato da michelerossi
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26-07-2013, 10:31 #705
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verso wind perche' la mia ragazza usa wind:
Messaggio inviato da erics
All Inclusive Wind Unlimited
minuti ILLIMITATI
verso Wind
SMS/MMS ILLIMITATI
verso Wind
Internet
ILLIMITATO
10€ al mese
meglio di 15€ con bip senza limiti
che poi non ti fa usare tutti i minuti...
e non sto qui a ripetere tutti i soprusi che fa!
Adesso potrò stare tutta la giornata a telefono
senza che cada la linea...
Anche perche' la wind e' un operatore telefonico
corretto...
inoltre ti da' le opzioni con minuti veri
e se capita una necessita' o magari vuoi semplicemente
stare piu' tempo a telefono
non ti blocca la scheda
se hai l'opzione con i minuti...
li puoi anche consumare tutti in una giornata.
E poi ci sono i piani senza scatti e con tariffazione al secondo
e non devi ricaricare ogni 5 mesi
...e molto altro ancora!!!
Ma soprattutto se hai un problema c'e'
un ottimo servizio clienti
che ti sa dare assistenza...
cosa che bip non ha fatto!
Sto aspettando ancora una chiamata per sapere
cosa sia successo alla mia sim ex-bip!
Ma tu che operatore utilizzi?
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26-07-2013, 16:16 #706
Dopo che avete fatto mnp in quanto tempo vi hanno passato i soldi?
NUMERO PRINCIPALE: 337/a SEI CIFRE e secondario 330/a SEI CIFRE!
Non ti curar degli altri ma guarda e sorpassa! Xò non corro mai+veloce del mio angelo custode!
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26-07-2013, 18:26 #707
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Messaggio inviato da LUCAFOX
mi aggrego!
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27-07-2013, 09:59 #708
Straquoto!!
Messaggio inviato da pricc
GALAXY A3 (16) -
348 nr principale Wind (all inc.young) 7GB
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27-07-2013, 16:23 #709
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Ciao, anche io ho subito la disattivazione di una sim Bip (forse a causa di circa 500 min al giorno di chiamate verso 2 destinatari).
Messaggio inviato da danio.78
Stamattina ho inviato solo il modello GUI al corecom puglia, e sono in attesa di convocazione. In realtà ho fatto questo solo per l'obbligatorietà della conciliazione per dare il via ad una causa in tribunale, non mi interessa credito, riattivazione, voglio solo un risarcimento patrimoniale.
consigli?Ultima modifica di giallone001 : 27-07-2013 alle ore 17:10
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28-07-2013, 11:18 #710
raga vi do un consiglio e lo do caldamente
Delibera n. 124/10/CONS
Articolo 2
Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce la misura minima unitaria per il calcolo degli indennizzi applicabili nell’ambito delle controversie tra operatori e utenti finali, relative alle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo II del Codice.
2. E’ fatta salva la possibilità per gli operatori di prevedere nelle proprie condizioni di contratto importi unitari maggiori di quelli indicati nel presente regolamento, ovvero ulteriori casi di indennizzo.
Articolo 3
Indennizzi automatici
1. Gli operatori sono tenuti a corrispondere in maniera automatica gli indennizzi di cui ai successivi articoli 4, 5 e 7, mediante accredito sulla prima fattura emessa successivamente all’accertamento del disservizio.
2. Qualora la somma da corrispondere a titolo di indennizzo sia superiore all’importo della prima fattura utile, la parte in eccesso è corrisposta mediante assegno o bonifico bancario, alle coordinate fornite dall’intestatario, entro il termine di sessanta giorni dall’accertamento.
3. Per le utenze con pagamento anticipato del traffico la corresponsione avviene mediante accredito del corrispettivo, con contestuale avviso all’utente dell’avvenuto accredito, anche tramite sms o email.
4. In caso di inottemperanza a quanto disposto dai commi da 1 a 3, fermo restando l’avvio dei conseguenti procedimenti sanzionatori, l’operatore sarà tenuto a corrispondere gli indennizzi in misura pari al doppio di quella prevista.
5. In tutti gli altri casi l’indennizzo è corrisposto su richiesta dell’utente, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui ai commi precedenti, fatto salvo l’obbligo per gli operatori di fornire una risposta scritta, in caso di rigetto della richiesta, entro il termine stabilito dalle condizioni contrattuali ai sensi dell’articolo 8 della delibera 179/03/CSP.
6. In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra le parti, ovvero su espressa richiesta dell’utente se la somma da indennizzare è superiore ad euro 50,00, la corresponsione dell’indennizzo avviene a mezzo assegno o bonifico bancario entro sessanta giorni dall’accertamento del disservizio, ai sensi del comma 1, ovvero dalla relativa richiesta.
Articolo 4
Indennizzo per omessa o ritardata attivazione del servizio
1. Nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell’utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.
2. L’indennizzo è applicato anche in caso di mancato rispetto degli oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell’intervento o gli eventuali impedimenti, ovvero di affermazioni non veritiere circa l’esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi.
3. Se il ritardo riguarda servizi accessori, gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un terzo.
Articolo 5
Indennizzo per sospensione o cessazione del servizio
1. Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non supplementare, pari ad euro 10,00 per ogni giorno di sospensione, e comunque non inferiore ad euro 100,00.
2. Se la sospensione o cessazione riguarda solo servizi accessori, gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
Articolo 6
Indennizzo per malfunzionamento del servizio
1. In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non supplementare, non inferiore ad euro 5,00 per ogni giorno di interruzione.
2. Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento, fatta salva l’applicazione del comma 1 in caso di completa interruzione del servizio.
3. Se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all’operatore, nella riparazione del guasto, l’indennizzo è applicabile all’intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’effettivo intervento tecnico da parte dell’operatore.
Articolo 7
Indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero
1. Nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, l’operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all’utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo, ferma restando l’applicazione degli articoli 5 e 6 in caso di sospensione o cessazione del servizio.
Articolo 8
Indennizzo per attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection
1. In caso di attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection, l’operatore responsabile sarà tenuto a corrispondere all’utente interessato un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di attivazione o disattivazione, fermo restando il diritto allo storno dei corrispettivi addebitati per il traffico generato con l’operatore responsabile ed il rimborso degli eventuali oneri aggiuntivi.
Articolo 9
Indennizzo per attivazione di servizi accessori o profili tariffari non richiesti
1. Nel caso di attivazione di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di attivazione, e comunque non inferiore ad euro 50,00.
Articolo 10
Indennizzo in caso di perdita della numerazione
1. Nel caso in cui l’utente perda la titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato per fatto imputabile all’operatore avrà diritto ad un indennizzo, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno, pari ad euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo.
Articolo 11
Indennizzo per omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici
1. L’omesso o errato inserimento dell’utente negli elenchi di cui all’articolo 55 del Codice comporta il diritto ad un indennizzo, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno, pari ad euro 200,00 per ogni anno di disservizio.
2. Il medesimo indennizzo è applicato per l’omesso aggiornamento dei dati in caso di modifica o di giustificata tempestiva richiesta da parte dell’interessato.
Articolo 12
Indennizzi per mancata o ritardata risposta ai reclami
Qualora l’operatore non fornisca adeguata risposta al reclamo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 5, entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità sarà tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore ad euro 20,00 e non superiore ad euro 400,00.
L’indennizzo di cui al comma 1 verrà computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio.
Articolo 13
Principio di equità e proporzionalità
1. La liquidazione degli indennizzi deve ispirarsi a criteri di equità e proporzionalità.
2. Non sono ammessi limiti agli importi da corrispondere a titolo di indennizzo, salvo quanto disposto all’articolo 12.
3. Se l’utenza interessata dal disservizio è di tipo “affari”, nei casi indicati dagli articoli da 4 a 7 gli importi liquidati a titolo di indennizzo dovranno essere computati in misura pari al doppio; nelle ipotesi di cui agli articoli 10 ed 11 l’indennizzo verrà applicato in misura pari al quadruplo.
4. Alle fattispecie di inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento l’Autorità applica, nella definizione delle controversie, la misura di indennizzo giornaliero previsto per i casi similari dal presente provvedimento, avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento e secondo i criteri di cui al comma 1. Ove non risulti possibile ricorrere alla applicazione per analogia prevista dal primo periodo, l’indennizzo sarà computato in misura giornaliera pari alla metà del canone mensile stabilito per il servizio oggetto del disservizio.
Articolo 14
Esclusione degli indennizzi
1. Nei casi in cui l’utente finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in maniera anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato, sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i disservizi conseguenti o, comunque, collegati al predetto utilizzo.
2. Salvo casi eccezionali, si intende come “anomalo” il traffico dal quale deriva una vantaggio complessivo in termini di autoricarica superiore ad euro trecento mensili.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 640 ter del codice penale per il reato di frode informatica, l’uso di cui al comma 1 costituisce causa legittima di risoluzione del contratto, azionabile dall’operatore previa contestazione scritta all’utente e immediata sospensione del servizio interessato.
4. L’operatore che ometta nel tempo di rilevare l’uso di cui al comma 1 o che, avutane conoscenza, non risolva il contratto ai sensi del comma 3, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la liquidazione degli indennizzi relativi alla sospensione o interruzione dei servizi e alla gestione dei
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28-07-2013, 12:10 #711
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dopo mnp il credito vero lo restituiscono ? dopo quanti giorni?
cheers!
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28-07-2013, 12:30 #712Banned
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quindi di preciso nel mio caso di disattivazione per traffico anomalo in entrata dove mi accusano di autoricarica cosa posso contestare in agcom?
Messaggio inviato da LucaNET2
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28-07-2013, 12:31 #713
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Entro quando un operatore deve rispondere? Cosa dicono le delibere riguardo questi termini? Se un termine della carta dei servizi e' in contrasto con quella delle delibere, prevale quest'ultima vero?
Messaggio inviato da LucaNET2
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28-07-2013, 12:37 #714
praticamente punto primo vi potrebbe non essere riconosciuto un indennizzo punto secondo le somme sono basse e il gioco non vale la candela. Secondo me quindi conviene non considerare proprio il gestore e fare mnp verso altro gestore senza pensarci troppo e in secondo luogo vi ricordo che potete chiedere un indennizzo al gestore nei 10 anni successivi al disservizio quindi potete anche attendere gli esisti dei primi ricorsi all AGCOM e poi successivamente decidete cosa fare. Se invece vi ritrovate la sim bloccata avendo rispettato le condizioni potete procedere con la conciliazione e con AGCOM e poi con giudice di pace
Ultima modifica di LucaNET2 : 28-07-2013 alle ore 12:43

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28-07-2013, 15:11 #715
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Si può fare mnp di una bip bloccata?
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28-07-2013, 16:18 #716
Si si può fare io l'ho fatto con esito positivo e con contestuale passaggio del credito, se vai un po' di pagine indietro trovi la mia esperienza e come dice giustamente @LucaNET2 il gioco non vale lo sbattimento, questo operatore con me a chiuso x sempre.
Edit
@LucaNET2 x i soldi a me c hanno messo 2 giorni a trasferirli.Ultima modifica di byte : 28-07-2013 alle ore 16:25
Adoro Wind perchè mi ha fatto risparmiare un sacco di soldi.
Coop Mobile opzione 0 su 330/360 6 cifre.
In Wind dal 99 n. blu ego 388 + Pieno Wind
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29-07-2013, 09:43 #717
a parte il fatto che hai preso un vecchio regolamento.
Messaggio inviato da LucaNET2
il nuovo è la delibera 73/11/CONS che dice:
Poi ci sono numerose delibere in cui l' agcom fissa il parametro delle 6 ore gionaliere di chiamate ricevute (ma vale anche per quelle effettuate) oltre il quale il traffico generato viene considerato anomalo.Articolo 13
Esclusione degli indennizzi
2. In particolare, nel caso di utenze mobili, s’intende come “anomalo” ai fini del comma 1 il traffico giornaliero finalizzato ad autoricarica superiore a due ore di conversazione ed a 50 sms o mms.
6 ore di chiamate giornaliere sono pari a € 1080 di autoricarica accumulata e oltre quella non si può andare.
chi è il fesso che va a dire all'autorità che le 6 ore gionaliere erano di autoricarica?
poi stiamo aprlando di sim bipmobile che non accumula autoricarica dunque l'art. 13 non riguarda le sim bipmobile.
L'unico parametro che riguarda le bipmobile è quello delle 6 ore di traffico giornaliere.
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29-07-2013, 10:36 #718
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Ho appena ricevuto via mail comunicazione da parte del Corecom in cui mi viene rigettata la richiesta di riattivazione delle mie 4 utenze. E' normale?
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29-07-2013, 10:42 #719
la motivazione qual è? non si è mai visto il rigetto di un GU5 per la disattivazione di sim.
Messaggio inviato da michelerossi
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29-07-2013, 11:29 #720
motivo ?????
Messaggio inviato da michelerossi
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